La passeggiata medievale a Roma rappresenta un’esperienza culturale che permette di scoprire un lato meno conosciuto della città, lontano dai grandi monumenti dell’antichità e dalle opere del Rinascimento. Attraverso un percorso tra vicoli, chiese e antiche torri, è possibile immergersi nell’atmosfera della Roma compresa tra il X e il XIV secolo, un periodo ricco di trasformazioni politiche, sociali e urbanistiche.Roma nel Medioevo era conosciuta come la “città delle cento torri”. Famiglie come i Frangipane, i Conti e gli Orsini costruirono torri e case fortificate per difendersi e mostrare il proprio potere.
Osservarle oggi permette di comprendere l’atmosfera di conflitto e rivalità che caratterizzava la città. La passeggiata attraversa zone come Monti, Trastevere, il Ghetto medievale e l’Isola Tiberina. Questi quartieri conservano ancora la struttura urbanistica del Medioevo: strade strette, case addossate e piccole piazze.
Autore: paini
Bullismo
l bullismo è un comportamento violento e intenzionale in cui una persona (o un gruppo) fa del male ripetutamente a un’altra persona che si trova in una posizione di svantaggio o debolezza.
Caratteristiche principali del bullismo
- Intenzionalità: chi compie il bullismo vuole ferire, umiliare o danneggiare.
- Ripetizione nel tempo: non è un episodio isolato, ma accade più volte.
- Squilibrio di potere: il bullo è fisicamente, socialmente o psicologicamente più forte della vittima.
Tipi di bullismo
- Fisico: botte, spinte, furti, danneggiamenti.
- Verbale: insulti, prese in giro, minacce.
- Psicologico: esclusione, umiliazioni, diffusione di voci.
- Cyberbullismo: bullismo tramite internet, social, chat o messaggi.
Conseguenze
Il bullismo può causare ansia, paura, tristezza, isolamento, problemi scolastici e, nei casi più gravi, depressione.
Se vuoi, posso spiegarti come riconoscerlo, come difendersi o a chi chiedere aiuto.
Cyberbullismo
Il cyberbullismo è una forma di bullismo che avviene attraverso internet e i dispositivi digitali (social network, chat, messaggi, videogiochi online).
Come si manifesta
- Insulti e minacce online
- Prese in giro pubbliche (post, commenti, meme offensivi)
- Diffusione di foto o video privati senza consenso
- Furto di account o identità
- Esclusione intenzionale da gruppi online
Perché è pericoloso
- Può avvenire in qualsiasi momento, anche a casa.
- I contenuti possono diffondersi velocemente e restare online a lungo.
- Spesso chi lo compie si sente protetto dall’anonimato.
Conseguenze
Il cyberbullismo può causare paura, vergogna, ansia, isolamento e problemi emotivi seri.
Cosa fare
- Non rispondere alle provocazioni
- Salvare le prove (screenshot, messaggi)
- Bloccare e segnalare il responsabile
- Parlarne con un adulto di fiducia o un insegnante
Se vuoi, posso aiutarti a capire come proteggerti online o come aiutare qualcuno che ne è vittima.
1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione
civica, di cui all' articolo 2, è prevista l'educazione alla
cittadinanza digitale.
2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa
erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 prevede
almeno le seguenti abilita' e conoscenze digitali essenziali, da
sviluppare con gradualita' tenendo conto dell'eta' degli alunni e
degli studenti:
a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la
credibilita' e l'affidabilita' delle fonti di dati, informazioni e
contenuti digitali;
b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare
i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un
determinato contesto;
c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso
l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare
opportunita' di crescita personale e di cittadinanza partecipativa
attraverso adeguate tecnologie digitali;
d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito
dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in
ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico
specifico ed essere consapevoli della diversita' culturale e
generazionale negli ambienti digitali;
e) creare e gestire l'identita' digitale, essere in grado di
proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si
producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi,
rispettare i dati e le identita' altrui; utilizzare e condividere
informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli
altri;
f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza
applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati
personali;
g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi
per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico;
essere in grado di proteggere se' e gli altri da eventuali pericoli
in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie
digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione
sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al
bullismo e al cyberbullismo.
3. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, di
diffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati e di valutare
eventuali esigenze di aggiornamento, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca convoca almeno ogni due anni la
Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente
digitale, istituita presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ai sensi del decreto di cui al comma
4.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca sono determinati i criteri di composizione e le
modalita' di funzionamento della Consulta di cui al comma 3, in modo
da assicurare la rappresentanza degli studenti, degli insegnanti,
delle famiglie e degli esperti del settore. L'Autorita' garante per
l'infanzia e l'adolescenza designa un componente della Consulta.
5. La Consulta di cui al comma 3 presenta periodicamente al
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca una
relazione sullo stato di attuazione del presente articolo e segnala
eventuali iniziative di modificazione che ritenga opportune.
6. La Consulta di cui al comma 3 opera in coordinamento con il
tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 29
maggio 2017, n. 71.
7. Per l'attivita' prestata nell'ambito della Consulta, ai suoi
componenti non sono dovuti compensi, indennita', gettoni di presenza
o altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi di spese.
Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 3 della legge 29 maggio 2017, n.
71, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
giugno 2017, n. 127:
«Art. 3 (Piano di azione integrato). - 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il
contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte
rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero della salute, della Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza,
del Comitato di applicazione del codice di
autoregolamentazione media e minori, del Garante per la
protezione dei dati personali, di associazioni con
comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei
minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere,
degli operatori che forniscono servizi di social networking
e degli altri operatori della rete internet, una
rappresentanza delle associazioni studentesche e dei
genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel
contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che
partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun
compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o
emolumento comunque denominato.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo
insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto
e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle
direttive europee in materia e nell'ambito del programma
pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione
1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati
finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e,
anche avvalendosi della collaborazione con la polizia
postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia,
al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.
3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il
termine previsto dal medesimo comma, con il codice di
co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del
cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che
forniscono servizi di social networking e gli altri
operatori della rete internet. Con il predetto codice è
istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato
il compito di identificare procedure e formati standard per
l'istanza di cui all'art. 2, comma 1, nonché di aggiornare
periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e
dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del
presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali è
possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalità
disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai
soggetti che partecipano ai lavori del comitato di
monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità,
gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque
denominato.
4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì,
le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno
del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo
primariamente i servizi socio-educativi presenti sul
territorio in sinergia con le scuole.
5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la
Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione
con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui
al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative
di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del
cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché
degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti
privati.
6. A decorrere dall'anno successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette
alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una
relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo
tecnico per la prevenzione e il contrasto del
cyberbullismo, di cui al comma 1.
7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 5, e' autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a
decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018
e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Halloween è una festa popolare di origine celtica associata al macabro, all’orrore e al soprannaturale, che viene osservata in diversi paesi la sera del 31 ottobre, vigilia della solennità di Ognissanti.

00047 Marino